Statuto dell’Associazione denominata

 

E.R.A.
European Radioamateurs Association O.d.V

 

Genesi ed antefatti

 

L' E.R.A. - European Radioamateurs Association - è una libera Associazione di radioamatori, costituitasi con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci il 09-01-1995, registrata al Nr. 661 vol 1.A. del 17-01-1995 – avente Cod. Fiscale 97056180827 - originata quest’ultima, a sua volta, dalla modifica della denominazione sociale dell’Associazione Radioamatori Siciliana A.RA.S. costituita l’11-04-1991.
Per le sue finalità l’A.RA.S. è stata censita tra i gruppi, associazioni, enti, ed organismi di volontariato di protezione civile in data 27-05-1993, dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
L’ E.R.A. è stata già iscritta nell’elenco delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, con autorizzazione all’uso dell’emblema, giusta nota protocollo Nr. 87849 - U6.1.3 del 24.12.1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - Servizio Volontariato.
L’ E.R.A. è iscritta nell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con Prot.llo Nr. DPC/VOL/65750 del 16/12/2014 NELLA CATEGORIA “A”ai sensi della Direttiva della PCM del 09/11/2012.

 

ART. 1

L’Associazione E.R.A.“European Radioamateurs Association OdV”, chiamato di seguito E.R.A., è costituita senza fini di lucro e con fini di solidarietà, ed in particolare quale Organizzazione di Volontariato che agisce nei limiti ex della Legge 11 Agosto 1991 n. 266 avvicendata dal D.g.L. 117/2017 e di tutte le altre Leggi regionali e nazionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente Statuto, per l’elevazione morale e materiale dei propri soci, mediante i principi ispirati dal Patto di Fratellanza, dai metodi del libero associazionismo e della democraticità delle strutture, che sono presenti in tutti gli Stati europei, ove è possibile l’uso delle radiocomunicazioni via etere.
L’organizzazione di volontariato, denominata E.R.A. O.d.V. “European Radioamateurs Association” O.d.V. assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale ed ha struttura democratica e senza scopo di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà Sociale e la sua durata non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Generale dei soci convocata in via straordinaria con la maggioranza del 75% degli stessi.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti.

 

ART. 2

L’Associazione ha sede legale ed amministrazione in Palermo, e sarà composta da un minimo di nr. 20 Soci. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ART. 3

Scopi dell’Associazione sono:

  1. riunire per gli scopi scientifici, ambientalistici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i propri soci;
  2. assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, tutti coloro che si interessano alle tematiche radiantistiche, alla tutela dell’ambiente, al territorio e alle acque ed anche alle attività collaterali relative ai post eventi calamitosi;
  3. aderire al movimento culturale ed ambientalista per l’affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e perciò democratici, per l’adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell’ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura.
  4. conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale; – promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell’ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all’ Ecosistema, al Patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al Paesaggio; – promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze; – tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; – promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; – favorire l’educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell’ambiente e alla cultura della sostenibilità; – promuovere l’ambiente come occasione di pace fra i popoli; – contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività; – promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l’attuazione dello sviluppo sostenibile; – promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l’integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo; – promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell’ambiente, compatibilmente con la normativa vigente; – promuovere politiche a favore dei giovani e delle fasce disagiate; – promuovere ed attuare corsi di formazione per propri operatori, Guardie per il servizio di Vigilanza Ecologica e Zoofila ovvero Ecozoofila, nonchè di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell’ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile.
  5. promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche; – progettare, promuovere, finanziare attività di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, economiche umanistiche e giuridiche; – produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo; – promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo associativo; – produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; – stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; – attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali; – gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convezioni di affidamento;
    • gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
    • promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell’ambiente e sull’attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale;
    • promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell’ ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici; – svolgere attività di servizio civile; – tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione;
    • gestire beni mobili ed immobili confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati;
    • migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e società tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale;
    • progettare interventi in agricoltura con l’obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo;
    • tutelare le tradizioni locali per trasmetterle alle nuove generazioni;
    • sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito del controllo ambientale;
    • compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale.
  6. dare incremento agli studi scientifici per gli scopi e le finalità incluse nel presente Statuto promuovendo esperimenti e prove;
  7. costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, per ciò che concerne le attività di volontariato elencate nel presente Statuto, anche con l’apporto di soci specializzati. nella psicologia post eventi calamitosi, la attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente, delle acque e della terra;
  8. tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
  9. mantenere relazioni con analoghe associazioni estere che abbiamo scopi e finalità simili alla E.R.A.;
  10. costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;
  11. distribuire ai Soci l’Organo Ufficiale dell’Associazione;
  12. primaria importanza riveste la attività di volontariato di protezione civile in collaborazione con gli Enti preposti nell’ambito della PREVENZIONE, PREVISIONE E SOCCORSO;
  13. primaria importanza riveste la attività dei volontari specializzati in psicologia post eventi calamitosi;
  14. primaria importanza riveste la attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente, delle acque e della terra.
  15. La E.R.A. può affiliare anche altre associazioni che abbiano scopi sociali e finalità similari.
  16. promuovere le iniziative di singoli Soci o di gruppi che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni, l’elettronica, l’informatica ed attività affini. Con propria delibera il Consiglio Direttivo può concedere ai predetti Soci o gruppi il patrocinio, l’affiliazione od il riconoscimento, secondo le seguenti norme: Il Patrocinio morale può essere concesso solo ad iniziative di carattere sociale, scientifico, culturale di notevole rilievo, promosse da Sezioni della E.R.A.. Il Patrocinio morale può essere concesso inoltre ad iniziative di Enti sia italiani che stranieri che abbiano, a giudizio del Consiglio Direttivo, un alto contenuto scientifico o culturale. In nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare con i fini statutari della E.R.A. .
    Il Patrocinio tecnico può essere concesso inoltre a Gruppi di Studio i cui membri devono necessariamente essere Soci della E.R.A. ed i cui scopi rientrino nei fini che la E.R.A. si propone, con particolare riguardo alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni. E’ indispensabile, in quest’ultimo caso, che le finalità del Gruppo non siano in concorrenza con quelle della E.R.A. Il Patrocinio tecnico può essere anche a tempo definito.
    Il Patrocinio tecnico può essere concesso ai singoli radioamatori per iniziative nel campo della ricerca scientifica legata direttamente od indirettamente alle telecomunicazioni.
    L’Affiliazione può essere concessa dalla E.R.A. ad Enti con o senza personalità giuridica riconosciuta, ad Associazioni di hobbisti e similari.
    E’ necessario, in questi casi, che i fini che i richiedenti non contrastino con quelle perseguite dalla E.R.A..

 

ART. 4

L’Associazione E.R.A. è apolitica ed aconfessionale.

 

ART. 5 - Soci.

L’Associazione è composta da Soci Ordinari e Soci Onorari.
Tranne questi ultimi, essi sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, per il tramite delle Sezioni entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente.
Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati.
Il termine previsto per il pagamento della quota sociale di affiliazione o di rinnovo è il 31 dicembre entro tale termine la quota stessa deve essere versata alla Segreteria Generale - Codice Iban E.R.A. Nazionale, da parte delle Segreterie delle Sezioni.
I versamenti effettuati dopo la data suddetta non garantiscono l’invio dei numeri arretrati dell’Organo Ufficiale ERAMAGAZINE.
Il Socio è considerato moroso quando il pagamento della quota sociale non è effettuata entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello cui la quota si riferisce e sino a quando egli non vi abbia provveduto - salvo tuttavia quanto è disposto sulla perdita della qualità di Socio dopo un anno di morosità continuata.
Durante il periodo di morosità decade il diritto al voto per il Socio moroso come pure ogni altro diritto sociale nonché tutti i servizi (Servizio QSL, Assicurazione RCT, ed ogni altro Servizio che fosse previsto per i Soci).
I Soci che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con la quota sociale.
Non possono essere considerati facenti parte di una determinata Sezione coloro che non sono Soci E.R.A., né possono essere assolutamente ammesse “adesioni” a Sezioni da parte di non iscritti alla E.R.A., né infine possono essere “aggregati” o “patrocinati” dalla Sezione gruppi di non Soci E.R.A.
Ai fini del computo dei voti in Assemblea Generale, ad ogni Regione verranno attribuiti tanti voti quanti sono i Soci effettivi iscritti alle Sezioni del proprio territorio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Fra i Soci effettivi, il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci Collettivi, stabilendone i supplementi di quote e le modalità di iscrizione.

 

ART. 6

I Soci Ordinari sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili.
Sono Soci Ordinari anche coloro che hanno la minore età, di ineccepibile moralità, ma previo consenso dei genitori.
Sono Soci Ordinari anche le persone giuridiche i cui soci sono persone di ineccepibile moralità.
A ciascuno dei soci deve essere trasmesso ogni numero del fascicolo dell’Organo Ufficiale.
Il Consiglio Direttivo della E.R.A. cura a livello nazionale i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con i Ministeri tutori dell’attività radiantistica.
Per il raggiungimento di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se necessario, anche da esperti.
I Rappresentanti E.R.A. in seno alle Commissioni di esame (di cui all’art. 350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) ed i loro sostituti saranno designati entro il 15 febbraio di ciascun anno dal Consiglio Direttivo Nazionale;
la Segreteria Generale provvederà a comunicarne i nomi ai competenti Organi del Ministero P.T. – Oggi MISE (MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO). In difetto, la Segreteria Generale provvederà autonomamente alla designazione.
Ai Soci nominati a far parte delle suddette commissioni, ove possibile, spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento del mandato.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla congruità dei rimborsi suddetti, avendo presente il numero delle sedute di ciascuna commissione e dei candidati esaminati, e provvede all’eventuale pagamento.

 

ART. 7

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative, a meno che non siano già Soci Ordinari.

 

ART. 8

La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza Nazionale della E.R.A..
Essa dovrà essere controfirmata da un Socio presentatore e contenere l’esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti, nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli Organi direttivi della E.R.A..
La domanda, accompagnata dalla quota associativa annuale, che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, dovrà essere inoltrata tramite la Sezione competente la quale, mediante il proprio Organo appositamente designato dal Regolamento interno, vi apporrà il parere che sarà super visionato dal CDN che poi, in ultima sintesi avrà cura di esprimere il proprio parere all’ammissione del candidato a Socio Ordinario. Il Consiglio Direttivo della E.R.A. quindi dovrà deliberare sulla domanda entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di ammissione del candidato Socio. Con opportune iniziative, la E.R.A. assiste i Soci per facilitare l’espletamento delle pratiche burocratiche presso la Pubblica Amministrazione, relative all’attività di Radioamatore.
La E.R.A. provvede, con opportuna polizza assicurativa, a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne dei propri iscritti. Il relativo premio di assicurazione è compreso nella quota sociale.
L’Assicurazione di cui al precedente capoverso può essere estesa anche alle Sezioni della E.R.A. titolari di una stazione di radioamatore; la copertura assicurativa è garantita solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
La E.R.A. provvede, con opportuna polizza R.C.T. alla copertura assicurativa dei ponti ripetitori E.R.A. autorizzati dal Ministero P.T. – Oggi MISE (MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO) ed installati nel territorio nazionale.
La E.R.A. istituisce un’apposita e congrua assicurazione per infortuni agli operatori impiegati in operazioni di emergenza o di simulata emergenza

 

ART. 9

La deliberazione del Consiglio Direttivo dell’E.R.A. sull’ammissione o meno dell’aspirante Socio è definitiva; in caso di mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha obbligo di indicarne il motivo.
In quest’ultimo caso al richiedente saranno restituite la domanda e la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite d’inoltro.

 

ART. 10

Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:

  1. a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che per referendum;
  2. a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi del distintivo sociale;
  3. a ricevere l’Organo Ufficiale della E.R.A.;
  4. a servirsi della Biblioteca della E.R.A. nonché dei Centri di Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti;
  5. ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dalla E.R.A.;
  6. a consultare lo schedario bibliografco;
  7. ad usufruire del servizio QSL (solo per i soci radioamatori che ne facessero richiesta) nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo della E.R.A.;
  8. ad usufruire gratuitamente della consulenza legale, amministrativa e tecnica di esperti che la E.R.A. pone a loro disposizione;
  9. prendere “visione” dei libri sociali presentando formale richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo.

I Soci hanno il dovere di:

  1. osservare lo Statuto e i regolamenti;
  2. pagare le quote sociali di cui all’Articolo 8;
  3. non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell’Associazione;
  4. a partecipare alla vita sociale contribuendo alla realizzazione degli obiettivi associativi.

 

ART. 11

La qualità di Socio della E.R.A.. si perde per recesso o per esclusione:

  1. per recesso:
    il Socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione. Perché possa avere effetto con l’anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale della E.R.A. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità;
  2. per esclusione:
    il Consiglio Direttivo Nazionale può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi e, sentite le parti coinvolte, può immediatamente deliberare a suo insindacabile giudizio la sospensione dai diritti sociali.

Nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione consiliare, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza prescritta al comma 3 del successivo art. 25.
Se l’esclusione avviene per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro l’ex Socio per il pagamento dell’annualità in corso; il Socio moroso è comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Se l’esclusione avviene per gravi motivi, sono restituiti all’ex Socio tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano alla chiusura della gestione per l’anno in corso.
La sospensione cautelativa dai diritti sociali, che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare – ai sensi dello Statuto - per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l’hanno determinata.
L’estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all’interessato la permanenza nell’Associazione o non sia stata pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo.
Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell’anzianità di iscrizione alla E.R.A.
Il Socio che non si attiene alle delibere del Consiglio Direttivo, delle Sezioni o delle Assemblee è soggetto a sospensione.
La sospensione viene comminata dal Consiglio Direttivo, su proposta del CD di Sezione o da un socio della stessa, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.

 

ART. 12

Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo Nazionale, sempre sentito le parti ed assunte quelle informazioni che riterrà, ha facoltà di sospendere con delibera a suo insindacabile giudizio il Socio dall’esercizio dei suoi diritti sociali per un periodo non superiore a sei mesi.

 

ART. 13

Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti art. 11 lettera b) ed art. 12, il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento.

 

ART. 14

Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini della E.R.A. o priva dei requisiti necessari.
Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già Socio.

 

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. quote associative;
  2. dalla Biblioteca;
  3. dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.

 

ART. 16 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio Sindacale.

 

ART. 17

Le Assemblee Generali sono composte da due delegati per ogni Regione.
Le Assemblee Generali possono essere Ordinarie o Straordinarie.

 

ART. 18

L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all’anno per una data che normalmente non sarà posteriore al 30 giugno.

 

ART. 19

L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da tante Delegazioni Regionali che rappresentino almeno un terzo dei Soci effettivi o direttamente da un decimo dei Soci effettivi stessi, in regola con il pagamento delle quote.
L’Assemblea Generale - sia essa Ordinaria che Straordinaria è composta da non più di due Delegati per ogni Regione nominati dai rispettivi soci regionali .
La comunicazione di nomina dei Delegati deve pervenire alla Segreteria Generale immediatamente dopo la loro designazione.
Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell’Assemblea Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri.
I Delegati all’Assemblea Generale devono essere sufficientemente documentati sugli argomenti che figurano all’Ordine del Giorno dell’Assemblea stessa.
Ai Presidenti di Sezione devono essere inviati gli atti dovuti da parte della Segreteria Generale, al fine di poterne discutere in sede locale.
Per l’eventuale rimborso delle spese che l’espletamento di tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto.

 

ART. 20 - Convocazione e voto in Assemblea

Nelle Assemblee Generali, pur potendo disporre di due Delegati, le Regioni esprimono un unico voto come Regione e tanti voti quanti sono i Soci effettivi rappresentati.
Nel caso che i due Delegati non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la Regione rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con relativa modifica del quorum.
La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria è fatta dal Consiglio Direttivo, verificata la regolarità formale della richiesta, per una data che non deve eccedere i 60 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Nella scelta della località in cui l’Assemblea Generale avrà luogo il Consiglio Direttivo avrà riguardo di favorire la partecipazione di tutte le Regioni.
L’Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può aver luogo che in data successiva e comunque non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione.
E’ cura della Segreteria Generale, studiati i tempi tecnici necessari, reperire nella località deliberata dal Consiglio Direttivo, una sede in cui poter svolgere l’Assemblea, determinando altresì le date e gli orari di convocazione.
L’avviso di convocazione per l’Assemblea Generale, che la Segreteria Generale deve inviare per lettera raccomandata ai Presidenti di tutti le Sezioni almeno 30 giorni prima della data in cui essa avrà luogo, deve contenere chiaramente le indicazioni della località, l’indirizzo della sede, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa agli stessi. i Delegati Regionali che desiderano proporre argomenti da discutere in Assemblea devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa documentazione.
Il termine utile è fissato nel 28 febbraio di ogni anno per l’Assemblea Generale Ordinaria .
Se l’Assemblea Generale è straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
Gli argomenti proposti dai Delegati Regionali possono essere raggruppati in un unico punto, ma non devono essere censurati o cassati dalla Segreteria Generale o dal Consiglio Direttivo.
Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, senza tuttavia che essi abbiano diritto alla parola. Non è ammessa invece la presenza di non Soci, salvo che questi non siano stati invitati ad intervenire dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale, che funge da Segretario dell’Assemblea Generale, può farsi assistere da eventuale Segretario Amministrativo o da un Socio di propria fiducia, per l’approntamento delle minute che dovranno servire alla redazione, a cura del Segretario Generale, del verbale ufficiale dell’Assemblea stessa.
Il Segretario Generale può avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori.
La diffusione parziale o totale del contenuto delle riunioni assembleari - al di fuori dall’ambito associativo - può costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione stessa possa arrecare danno anche solo all’immagine dell’Associazione verso l’esterno.
I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la determinazione della maggioranza.
Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la maggioranza richiesta, deve essere considerata respinta dall’Assemblea. La chiamata per votazione avverrà per ordine alfabetico di Regione, alternativamente discendente ed ascendente.
La documentazione relativa ai punti iscritti all’Ordine del Giorno dovrà rimanere a disposizione dei Delegati durante i lavori assembleari.

 

ART. 21

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la località di convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
La sede e la data dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, saranno comunicate ai Delegati Regionali almeno 20 giorni prima della data fissata dell’Assemblea.
Le Delegazioni Regionali che desiderino presentare proposte da inserire all’Ordine del Giorno, devono far pervenire il relativo testo scritto alla Segreteria Generale con congruo anticipo.

 

ART. 22

All’Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti:

  1. la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento dell’Associazione;
  2. il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell’anno in corso;
  3. la relazione del Collegio Sindacale;
  4. i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni, eventualmente deliberati;
  5. gli altri argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dalle Delegazioni Regionali ed iscritti all’Ordine del Giorno ai sensi del precedente art. 21.

 

ART. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti per referendum (artt. 32 e segg.) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota; ad esso è riservato un congruo numero al genere meno rappresentato.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere. I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire anche una carica nella organizzazione periferica dell’Associazione.

 

ART. 24

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea.

 

ART. 25

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un Vice Presidente) con l’assistenza del Segretario Generale (o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale).
Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.
Le delibere di esclusione di Soci per gravi motivi di cui all’art. 11, lettera b), per essere valide dovranno sempre essere approvate con almeno sette voti favorevoli.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni prese saranno pubblicate nell’Organo Ufficiale. Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

 

ART. 26

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza fino ad un massimo di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo può sostituirli ricorrendo all’istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitata nell’ambito dei candidati non eletti alle ultime elezioni, oppure indicendo apposite elezioni per colmare i vuoti.
I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Le elezioni devono però essere senz’altro indette qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due.
In tal caso i Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono; essi possono però essere confermati con referendum.

 

ART. 27 - Bilanci

L’ipotesi di bilancio preventivo, redatta a cura della Segreteria Generale, viene predisposta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, sulla scorta di una prima proiezione di chiusura del bilancio e sulle indicazioni del Consiglio Direttivo.
Il bilancio preventivo sarà pubblicato dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale.
Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché l’eventuale modifica dell’ipotesi del bilancio preventivo, sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso.
La prima convocazione dell’Assemblea Generale sarà fissata entro il mese di Giugno dall’approvazione delle ipotesi di bilancio da parte del Consiglio Direttivo.
La relazione sull’andamento economico dell’anno precedente, con riferimento al bilancio dell’esercizio, viene redatta dalla Segreteria Generale per essere successivamente sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Analoga relazione, ma inerente l’attività svolta dall’Associazione durante l’anno trascorso, è predisposta dal Presidente e, come quella di cui al precedente comma, deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Entro dieci giorni dall’approvazione, tutta la documentazione relativa ai bilanci e le relative relazioni da sottoporre all’Assemblea Generale è inviata ai Sindaci ed ai singoli Consiglieri.
La Segreteria Generale predisporrà tutta la documentazione contabile per la verifica da parte del Collegio Sindacale che, entro il sedicesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea Generale, depositerà in Segreteria Generale la propria relazione.

 

ART. 28

I Sindaci sono eletti per referendum in numero di tre effettivi e due supplenti fra i Soci aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri.
Ai sindaci spetta l’indipendenza delle funzioni esercitate.
Ai Sindaci spetta il controllo generale sull’amministrazione dell’Ente e sulle votazioni a referendum; in particolare essi controllano l’organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci possono ricoprire anche una carica nell’organizzazione periferica dell’Associazione.
I Sindaci durano anch’essi in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza di un Sindaco, i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in corso.

 

ART. 29

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l’esecuzione di eventuali e particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della Presidenza.

 

ART. 30 - Votazioni e Delibere Assemblee

Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum.

 

ART. 31

  1. Le votazioni per la nomina dei nove membri del Consiglio Direttivo di cui all’art. 23 e per la nomina dei Sindaci, sia effettivi che supplenti di cui all’art. 27, per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione, per la disposizione del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per l’Associazione debbono avvenire per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
  2. Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’Assemblea Generale, formata dalle Delegazioni Regionali di cui all’art. 17.

 

ART. 32

Le votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea Generale, nel quale ultimo caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare.
All’uopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei Sindaci.

 

ART. 33

A maggior garanzia della votazione per referendum, i Sindaci hanno la più ampia facoltà nello stabilire le modalità di compilazione della scheda, del relativo invio ai Soci dello scrutinio dei voti.
I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o più Soci; in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi Socio, che si presenti spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.

 

ART. 34

Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci.

 

ART. 35

Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma l’Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi Delegato intervenuto.

 

ART. 36

In prima convocazione l’Assemblea Generale potrà deliberare con l’intervento di almeno la metà delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi.
Per la seconda convocazione sarà sufficiente l’intervento di almeno un terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza delle Delegazioni Regionali presenti, che abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni intervenute.

 

ART. 37

Occorrendo, l’Assemblea nomina di volta in volta gli scrutatori per le votazioni assembleari.

 

ART. 38

Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l’Assemblea di volta in volta deciderà.

 

ART. 39

In ogni caso le delibere sociali, siano esse prese in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate sull’Organo Ufficiale dell’Associazione.
Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza, ne può dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta di circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle Sezioni.

 

ART. 40 - Probiviri

Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su richiesta di un Socio o di una Sezione interessata può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Collegio di Probiviri composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano iscritti alla E.R.A. da almeno cinque anni.
Il più anziano dei tre membri è il Presidente di diritto.

 

ART. 41

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo probivirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per tutte le parti interessate ed inappellabile. Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria Generale, la quale curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile.
Il lodo è segreto; potrà esserne però data pubblicazione dalla Segreteria Generale su richiesta scritta di tutti gli interessati.

 

ART. 42

Poiché la nomina dei Probiviri è eminentemente onorifica, i Soci che accettino la nomina stessa esplicano l’incarico gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che dovessero incontrare per l’esplicazione dell’incarico stesso.

 

ART. 43

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del Presidente, ha anche il Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici, determinando i limiti della delega.
Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità, può delegare la firma ad uno o più Consiglieri e ad un Segretario Amministrativo.

 

ART. 44

Nessuna obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale, autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera. In nessun caso il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare l’assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.

 

ART. 45

I verbali di assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa e dagli eventuali scrutatori.
I verbali di scrutinio per le votazioni ad referendum saranno firmati dai Sindaci.
I verbali del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da Segretario.

 

ART. 46

Sezioni e le Delegazioni Regionali
Per provvedere al raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono essere costituite Sezioni E.R.A. .
Tutti i Soci devono necessariamente far parte di una Sezione della Regione in cui essi hanno l’abituale domicilio, salvo comprovate e motivate eccezioni.
I Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale stabilita dalla Sezione, comprensiva della quota di affiliazione secondo i termini dell’art. 5, possono volontariamente versare contributi straordinari alla Sezione di competenza.
La costituzione di Sezioni deve scaturire da regolare e formale domanda di costituzione, controfirmata in originale dai Soci fondatori.
La copia in originale deve essere conservata agli atti della costituenda Sezione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la regolarità formale della costituzione, anche in conformità al proprio Regolamento, particolarmente per quanto attiene alla effettiva appartenenza alla E.R.A. dei firmatari, nel numero minimo di sette componenti, costituisce la Sezione ed invia copia sia della domanda che della delibera alla Segreteria Generale della E.R.A.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella riunione successiva, ne prenderà atto, riconoscendo come data di costituzione quella a tergo indicate nella domanda.
In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto, sarà cura della stessa di segnalare alla Segreteria Generale il testo della delibera con le relative motivazioni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale curerà il trasferimento del patrimonio della Sezione disciolta.
Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che seguono:

  1. il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli si trasferisce
  2. la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale della E.R.A. ed alla Sezione di provenienza del Socio;
  3. il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno successivo;
  4. eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di cambio di domicilio;
  5. la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30 giorni;
  6. se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni.

Le Sezioni fanno capo al Consiglio Direttivo Nazionale; le Sezioni, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale, possono darsi un regolamento interno, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

ART. 47

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve adoperasi per quanto attiene alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci e tra Sezioni e, coopera per il miglior sviluppo dell’Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali.

 

ART. 48

Le Delegazioni Regionali intervengono alle Assemblee della E.R.A. in rappresentanza dei Soci Effettivi appartenenti alle Sezioni, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi in possesso di tutti i diritti sociali nelle rispettive Regioni.

 

ART. 49

Le deliberazioni delle Sezioni non implicano in alcun caso responsabilità patrimoniale per la Sede Centrale.

 

ART. 50

Le Sezioni possono avere un proprio patrimonio.

 

ART. 51 - Organo Ufficiale

L’Organo Ufficiale della E.R.A. è ERAMAGAZINE.
A dirigere tale Organo il Consiglio designa uno o più dei propri soci a tal uopo titolati.

 

ART. 52

L’Organo Ufficiale deve pubblicare nel più breve termine e con precedenza su ogni altra pubblicazione - oltre alle delibere assembleari e per referendum - i comunicati del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio Sindacale.
Avranno valore di atti ufficiali dell’Associazione soltanto i comunicati contenuti nell’Organo Ufficiale.

 

ART. 53

Per le comunicazioni alla stampa che, data la loro natura, non possano attendere un’apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un “Ufficio Stampa” composto dal Direttore dell’Organo Ufficiale e da un membro del Consiglio.
I componenti l’Ufficio Stampa devono uniformarsi alle direttive che in proposito saranno loro date dal Consiglio e dovranno assumere piena responsabilità del loro operato.

 

ART. 54 - Disposizioni Finali

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli dell’Associazione stessa ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall’Assemblea, escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i Soci.

 

ART. 55

Il presente Statuto, come i regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci della E.R.A.

 

ART. 56 - Disposizioni transitorie

Coloro che erano considerati godenti di tutti i diritti sociali all’approvazione del presente Statuto saranno considerati Soci Ordinari .

 

ART. 57

Qualora le Sezioni di una o più Regioni non riuscissero a nominare i propri Delegati per le Assemblee Generali, ai fini del computo della maggioranza e dei voti nelle Assemblee stesse, la loro rappresentanza è delegata integralmente alla Delegazione di quella Regione il cui capoluogo è geograficamente più vicino al capoluogo della Regione per la quale non è stata designata la relativa Delegazione Regionale.

 

ART. 58

Tutte le controversie legali derivanti da contrasto tra soci, tra Sezioni e tra questi e il Consiglio Direttivo Nazionale sono deferite alla competenza della Autorità giudiziaria del Foro di Palermo.

 

ART. 59 - Richiami legislativi

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non vi viene espressamente previsto nel presente documento si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente documento è composto di 59 articoli su 11 pagine.

 

FIRMATO

Il Presidente dell’Associazione
IT9LND MARCELLOVELLA